Descrizione
ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO
L'art. 4 bis., comma 2, della legge 459/2001, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3.11.2017 n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data delle votazione, e quindi entro il 19 agosto p.v. , in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
L'opzione può pervenire al comune di residenza per posta, telefax posta elettronica anche non certificata, potrà anche essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
mail del protocollo: anagrafe@comune.pertusio.to.it
L'art. 4 bis., comma 2, della legge 459/2001, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3.11.2017 n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data delle votazione, e quindi entro il 19 agosto p.v. , in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
L'opzione può pervenire al comune di residenza per posta, telefax posta elettronica anche non certificata, potrà anche essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
mail del protocollo: anagrafe@comune.pertusio.to.it
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/07/2020 11:53:18